Guida Completa ai Beni Impignorabili: Cosa Devi Sapere

Come Difendersi da un Pignoramento Illegittimo

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Beni impignorabili: tipologie, limiti e procedura di pignoramento

Il pignoramento è un'azione legale contro un debitore che permette l'espropriazione forzata dei suoi beni. Esistono tre tipologie principali: mobiliare (oggetti), immobiliare (case, terreni) e presso terzi (stipendi, pensioni). La legge stabilisce diversi limiti e tutele per proteggere i beni essenziali del debitore. Per gli immobili, mentre i creditori privati possono pignorare qualsiasi proprietà, l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha delle limitazioni, specialmente per la "prima casa" se il debito è inferiore a 120.000 euro. Per i beni mobili, sono impignorabili gli oggetti essenziali per la vita quotidiana, gli strumenti necessari per il lavoro e gli oggetti personali di valore affettivo.
Nel caso del pignoramento presso terzi, esistono limiti specifici per stipendi e pensioni. Per lo stipendio, i creditori privati possono pignorare fino a 1/5, mentre l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha limiti variabili (1/10, 1/7 o 1/5) basati sull'importo. Per le pensioni, esiste un minimo vitale impignorabile (circa 1.000 euro nel 2024) e l'eccedenza è pignorabile secondo percentuali simili.
Alcuni crediti sono assolutamente impignorabili, come gli assegni alimentari, i sussidi di maternità e malattia. In caso di pignoramento di beni impignorabili, il debitore può presentare opposizione all'esecuzione secondo l'art. 615 del codice di procedura civile.
I beni impignorabili sono quei beni che non possono mai essere portati via al debitore in nessun modo o per nessuna ragione. In genere, quando un bene è impignorabile lo è sia dal Fisco che da creditori privati (banche, finanziarie, condominio, fornitori, etc.)
Si sottolinea che per eccepire i limiti di un pignoramento bisogna necessariamente fare opposizione al pignoramento.

Cos'è il pignoramento?

Il pignoramento è un’azione che viene effettuata a danno del debitore che ha maturato dei debiti nei confronti del creditore. Questo atto dà inizio all’espropriazione forzata dei beni, che questi siano essi mobiliari, immobiliari, crediti, stipendi, tfr o pensioni.
In base a chi vanta il credito, il pignoramento ha diversi modi per essere eseguito:

  • Eseguito dall’Agenzia delle entrate-Riscossione il pignoramento è diretto: a seguito della notifica della cartella di pagamento o l’intimazione di pagamento l’Agenzia delle entrate-Riscossione può procedere direttamente al pignoramento.
  • Eseguito da privati (banche, finanziarie, fornitori, etc.), il pignoramento deve seguire un iter più lungo; ossia deve essere preceduto dall’atto di precetto e successivamente tra i 10 e i 90 giorni successivi si riceve l’atto di pignoramento. Qualora vi fosse un decreto ingiuntivo questo deve essere precedente al precetto. Solo in rari casi può essere contestuale, ma generalmente l’ordine è il seguente: decreto ingiuntivo (se presente), atto di precetto, atto di pignoramento.

Tipi di pignoramento

Ricevuto il pignoramento, questo potrebbe avere effetto su molti tipi di beni quindi per semplicità si individuano tre categorie principali:

  • pignoramento mobiliare;
  • pignoramento immobiliare;
  • pignoramento presso terzi.

La reale differenza tra le tre tipologie è legata ai beni che si vanno a pignorare. Nel caso del pignoramento mobiliare vengono interessati i beni mobili del debitore che possono essere, per esempio, gioielli, orologi, divani, automobili, motocicli o,semplificando, qualunque bene sia un oggetto.
Nel pignoramento immobiliare, invece, si vanno a espropriare beni immobili,come terreni, case, box o qualunque altro tipo di immobile. Questa procedura avviene anche quando non si ha la totale proprietà del bene come quando, per esempio, si è eredi di una quota di un immobile o si è proprietari di un immobile cointestato con il coniuge, in questo ultimo caso si va a pignorare il 50% della proprietà, quella del debitore.
Il pignoramento presso terzi si riferisce a beni in possesso di persone diverse dal debitore. Rientrano in questa categoria lo stipendio, che fino al momento in cui viene erogato rimane nelle disponibilità del datore di lavoro, o anche i nostri risparmi e investimenti detenuti dalla nostra banca.
Nel pignoramento presso terzi rientrano anche i crediti che ancora si devono ricevere (pensioni, stipendio o TFR).

I limiti del pignoramento: cosa non si può pignorare

Assodato che nel momento in cui si è soggetti a pignoramento i creditori possono aggredire il patrimonio del debitore, diventa quindi necessario definire quali sono i limiti e cosa non si può pignorare. Il legislatore con l’art. 514 del c.p.c. definisce cosa non si può pignorare ed in quale misura si può pignorare qualcosa.
Per semplicità riprendiamo le tre categorie precedenti: pignoramento mobiliare, immobiliare e presso terzi.

I limiti del pignoramento immobiliare

Quando il pignoramento ha come oggetto beni immobili affinché se ne possano definire i limiti è necessario distinguere la fattispecie per casi e attori.
Partiamo dal caso peggiore: un pignoramento immobiliare da parte di un privato (finanziaria, banca, fornitore, etc.). Questo caso è il peggiore poiché, per soddisfare il proprio credito, un privato può sempre pignorare qualunque immobile per qualunque importo. Non vi è mai nessuna tutela, una banca o finanziaria può pignorare anche la prima casa senza alcun limite, anche per importi bassi il creditore privato può avviare la procedura di pignoramento.
Nel caso in cui, invece, il pignoramento immobiliare proviene da parte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione questo potrebbe avere dei limiti.
In questo caso distinguiamo due categorie:

  • il debitore ha più di un immobile ed il creditore è l’Agenzia delle entrate-Riscossione;
  • il debitore ha SOLO l’immobile in cui abita altresì detto “prima casa” e il creditore è l’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Se il debitore ha più di un immobile, per esempio prima casa o un piccolo terreno oppure prima casa e una quota di un immobile indiviso, questi possono essere aggrediti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite pignoramento immobiliare, non facendo valere la tutela delle “prima casa”.
Se invece il debitore ha SOLO la prima casa, quest’ultimo potrebbe essere tutelato dal pignoramento della stessa, ma SOLO se oltre al possesso della “prima casa” vi siano anche gli altri requisiti:

  • l'unico creditore deve essere l'Agenzia delle entrate-Riscossione (ex. Equitalia);
  • la "prima casa" deve essere l'unico immobile di cui è in possesso il debitore;
  • bisogna abitare e risiedere anagraficamente nella stessa;
  • non deve essere un’abitazione di lusso o nelle categorie catastali A/8 e A/9;
  • il debito totale deve essere inferiore a 120.000 Euro.

Anche se si individua 120.000 euro come massimo per il pignoramento immobiliare, si ricorda che, in ogni caso, quando i debiti superano i 20.000 euro l’Agenzia delle entrate-Riscossione può sempre iscrivere ipoteca su un immobile, assicurandosi i proventi nel caso in cui l’immbile venga venduto o finisca all’asta. L’ipoteca è legata al bene e sopravvive fin quando viene rinnovata (si rinnova ogni 20 anni) anche se il bene viene trasferito a un terzo. Se l’ipoteca viene sempre rinnovata l'unico modo per toglierla è estinguerla.

I limiti del pignoramento mobiliare

Oltre che gli immobili, i creditori possono aggredire oggetti o crediti del soggetto, ma non tutto può essere pignorato. Il legislatore individua alcuni beni che non possono essere pignorati o possono essere pignorati solo in modo parziale e/o relativo.
Si ricorda che l’impignorabilità deve essere eccepita dal debitore, poiché il giudice non può rilevare la stessa; quindi, diventa opportuno opporsi all’esecuzione evidenziando che alcuni beni non devono essere pignorati.
I beni che non possono essere assolutamente pignorati sono:

  • oggetti sacri legati all'esercizio del culto;
  • anello nuziale, biancheria, vestiti, tavoli e sedie per mangiare, letti, frigorifero, stufe e fornelli da cucina, utensili per la casa e il mobile che li contiene, lavatrice, cassetti, armadi;
  • combustibili e commestibili necessari per un mese di mantenimento del debitore e della sua famiglia;
  • lettere, registri e scritti di famiglia, decorazioni al valore;
  • animali da compagnia, terapeutici o di assistenza al debitore;
  • armi ed oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio.

A questa lista fanno eccezione beni di pregio artistico o antiquariato; infatti, questi sono pignorabili ed esulano dalla lista precedente.
Oltre i beni assolutamente impignorabili già citati, ci sono dei beni relativamente pignorabili che sono disciplinati dagli artt. 515 e 516 del c.p.c.
Questi, generalmente, sono legati allo svolgimento della professione, o sono frutti della professione oppure sono appartenenti a terzi.
Tra i beni relativamente pignorabili troviamo i “beni strumentali” come libri, computer, automobili, attrezzature necessarie alla conduzione del fondo agricolo o, più in generale, oggetti necessari allo svolgimento dell’attività professionale. Tali beni possono essere pignorati solo se il debitore non ha altri beni pignorabili e, in ogni caso, deve essere tutelata la possibilità di proseguire l’attività lavorativa. Quindi è possibile che con il pignoramento gli stessi vengano affidati in custodia al debitore, fino al momento in cui non vi sia l'espropriazione e la vendita dello stesso. Questo limite non vale nel caso di debiti contratti in forma societaria.
Allo stesso modo, non possono essere pignorati i frutti non raccolti o separati dal suolo prima che questi siano pronti. È possibile pignorare un frutto solo nelle ultime settimane precedenti dalla raccolta/maturazione a meno che il pignorante non si assuma le spese della custodia. Non possono essere pignorati beni di altri soggetti che sono usati dal debitore; per esempio se il debitore per coltivare un fondo utilizza un aratro di un terzo soggetto questo aratro non può essere pignorato. Va da sé che risulta necessario provare la proprietà del terzo tramite un atto pubblico o una scrittura privata altrimenti saranno considerati beni del debitore.

I limiti del pignoramento presso terzi

Il pignoramento presso terzi è la tipologia di pignoramento più comune poiché al contrario delle due precedenti, mobiliare e immobiliare, questa si rivolge direttamente ai crediti del debitore: stipendio, conti bancari, TFR, pensione, crediti vari.
Al contrario delle altre procedure, dato che tali beni sono detenuti da terzi, questi ultimi, in quanto custodi, sono obbligati dalla legge a trattenere le somme anche prima che vi sia l’udienza.
Infatti, quando nell’ambito di un procedimento di pignoramento presso terzi, l’atto di pignoramento viene notificato sia al debitore sia al terzo (datore di lavoro, INPS, banca) che blocca e accantona le relative somme.
L’accantonamento è immediato, dal momento in cui il terzo riceve l’atto di pignoramento, quest’ultimo blocca le somme e le accantona.
L’accantonamento viene “sbloccato” solo nel caso in cui il giudice dell’esecuzione dichiari privo di efficacia il pignoramento, in caso contrario vi è il “via libera” dallo stesso giudice e l’accantonamento diventa pignoramento a tutti gli effetti e le somme vengono versate al creditore.
Anche nel caso del pignoramento presso terzi esistono dei crediti assolutamente impignorabili come:

  • crediti alimentari (es. dovuti dal coniuge in separazione o divorzio);
  • sussidi di grazia o di sostentamento;
  • sussidi di maternità;
  • sussidi di malattia;
  • sussidi di funerali.

Oltre a questi crediti assolutamente impignorabili esistono degli altri crediti che possono essere pignorati in parte, come ad esempio:

  • crediti alimentari, in presenza dell’autorizzazione del tribunale;
  • pensione;
  • trf;
  • stipendio.

I crediti derivanti da stipendio e pensione devono essere trattati in modo accurato, dato che i limiti del pignoramento sono legati alla tipologia del creditore.

I limiti del pignoramento stipendio

I limiti del pignoramento dello stipendio variano in base a chi effettua il pignoramento. È molto comune, se si percepisce uno stipendio e si hanno dei debiti, ricevere un pignoramento dello stipendio. Prima di definirne i limiti è necessario sottolineare che qualunque stipendio può essere pignorato, non esiste un minimo impignorabile quindi anche uno stipendio da soli 300 euro può essere pignorato.
Di qualunque entità sia lo stipendio i limiti di pignoramento variano, proporzionalmente, in base alle caratteristiche del creditore.
Se il creditore è un privato lo stipendio può essere pignorato nella misura di 1/5. Per esempio, se si percepisce uno stipendio di 1000 euro il creditore può pignorare 200 euro dello stipendio del debitore.
Se, invece, il creditore è l’Agenzia delle entrate-Riscossione i limiti variano in base all’entità dello stipendio. Più alto è lo stipendio maggiore sarà la quota che l’Agenzia delle entrate-Riscossione potrà pignorare; i limiti sono i seguenti:

  • 1/10 dello stipendio se l’importo non supera i 2.500€;
  • 1/7 dello stipendio se l’importo è superiore a 2500€ ma non supera i 5.000€;
  • 1/5 dello stipendio se l’importo è superiore ai 5.000€.

Credenza comune è che per un pignoramento possano essere degli ostacoli la presenza di una cessione del quinto o un altro pignoramento.
In generale, quando a un lavoratore vengono notificati più pignoramenti sul suo stipendio da parte di creditori diversi, il giudice assegna la somma di 1/5 al primo creditore che ha presentato la richiesta. Gli altri creditori devono mettersi in coda e attendere che il primo creditore venga completamente soddisfatto, incluso il pagamento delle spese.
Tuttavia, questa regola non si applica quando i debiti sono di natura diversa, come le rate del finanziamento per un'auto, gli assegni di mantenimento per il coniuge o i figli, le spese legali per un avvocato, etc. In questi casi, tutti i creditori possono ottenere una parte del salario mensile del lavoratore per soddisfare il proprio credito. I pignoramenti possono essere effettuati, fino al raggiungimento della metà dello stipendio. Quindi quando la natura dei debiti è differente i debitori possono pignorare fino alla metà dello stipendio.

I limiti del pignoramento della pensione

Anche il pignoramento della pensione ha dei limiti, che sono ancora più stringenti rispetto al pignoramento dello stipendio.
Infatti la quantità pignorabile si calcola su quello che eccede il minimo vitale impignorabile che è pari al doppio dell'assegno sociale che per l’anno 2023 è di 503,27 euro. Quindi il minimo vitale impignorabile è di circa 1000 euro.
Tutto quello che eccede il minimo vitale è pignorabile nelle misure di 1/5 quando si tratta di creditori privati.
Quando invece il creditore è l’Agenzia delle entrate-Riscossione l'eccedenza è pignorabile secondo i seguenti scaglioni:

  • 1/10 se la pensione non supera i 2.500€;
  • 1/7 se la pensione è superiore a 2.500€ ma non supera i 5.000€;
  • 1/5 se la pensione è superiore ai 5.000€.

Facciamo un esempio: se una finanziaria pignora una pensione di 1.200 euro questa può pignorare (1200 euro -1000 euro)/5 = 40 euro. Come si evince dall’esempio di prima, dalla pensione si deve sottrarre il minimo vitale impignorabile (1000 euro) e i risultanti 200 euro dividerli per 5 perché la finanziaria è un creditore privato.
Se invece della finanziaria, fosse l’Agenzia delle entrate-Riscossione a effettuare l’azione riscossiva il pignorabile sarebbe differente infatti: (1200 euro - 1000 euro)/10 = 20 euro. Anche in questo caso si deve sottrarre il minimo vitale impignorabile ma dato che si tratta dell’Agenzia delle entrate-Riscossione e non un privato si applicano gli scaglioni e la pensione da 1200 euro ricade nel primo scaglione, pensione inferiore a 2500 euro, quindi si può pignorare solo un decimo dell’eccedente.

Cosa fare in caso di beni impignorabili?

Nel caso di pignoramento di beni impignorabili o di violazione delle condizioni stabilite dal codice di procedura civile, il rimedio legale disponibile è rappresentato dall'opposizione all'esecuzione, regolamentata dall'art. 615 del codice di procedura civile. È importante notare che questa opposizione riguarda il diritto del creditore di agire su beni specifici e non il processo stesso di esecuzione.
In conclusione, considerando quanto precedentemente illustrato, l'espropriazione forzata è un procedimento intrusivo e dannoso per il debitore. Pertanto, è di fondamentale importanza che ogni fase del processo avvenga nel pieno rispetto delle leggi vigenti, al fine di tutelare i diritti del debitore.

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