Esecuzione Forzata: Focus sul Pignoramento presso Terzi

Comprendre la Procedura di Pignoramento presso Terzi

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Pignoramento presso terzi: la guida definitiva per proteggere i tuoi diritti

Il pignoramento presso terzi è una procedura di esecuzione forzata che permette al creditore di accedere ai beni o crediti del debitore in possesso di terzi. La procedura coinvolge tre parti: creditore, debitore e terzo pignorato. Per avviare il pignoramento, il creditore deve possedere un titolo esecutivo e un atto di precetto, attendere 10-90 giorni dalla notifica, e presentare un atto di pignoramento che deve essere notificato sia al terzo che al debitore. Il terzo ha l'obbligo di dichiarare entro 10 giorni se possiede beni o crediti del debitore, specificandone l'entità e eventuali limitazioni. Il debitore può difendersi attraverso tre tipi di opposizione: all'esecuzione (per contestare il merito del credito), agli atti esecutivi (per contestare la regolarità formale), o di terzo (per contestare la titolarità dei beni).

Cos’è il pignoramento presso terzi

Il pignoramento presso terzi si basa sul principio che il patrimonio del debitore risponde delle sue obbligazioni, anche se non è direttamente nella sua disponibilità. Pertanto, il creditore può pignorare i beni mobili (ad esempio, un’auto o una moto) o i crediti (ad esempio, uno stipendio o una pensione) del debitore che sono in possesso di un terzo (ad esempio, un datore di lavoro o una banca).
Il pignoramento presso terzi si distingue dal pignoramento mobiliare presso il debitore, che riguarda invece i beni mobili che sono nella disponibilità diretta del debitore.
La normativa di riferimento per il pignoramento presso terzi è contenuta negli articoli da 543 a 554 del codice di procedura civile.

Come funziona il pignoramento presso terzi

Per poter procedere al pignoramento presso terzi, il creditore deve essere munito di un titolo esecutivo (ad esempio, una sentenza o un decreto ingiuntivo) e di un atto di precetto, che devono essere notificati al debitore. Il creditore deve poi attendere almeno 10 giorni (ma non più di 90) dalla notifica dell’atto di precetto per poter avviare l’esecuzione forzata.
L’atto di pignoramento presso terzi deve essere redatto dall’avvocato del creditore e notificato al terzo e al debitore. L’atto deve contenere:

  • l’ingiunzione al debitore di pagare il debito entro 10 giorni;
  • l’indicazione dei beni o dei crediti da pignorare;
  • l’intimazione al terzo di non disporre dei beni o dei crediti se non per ordine del giudice;
  • la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente;
  • l’invito al terzo a rendere una dichiarazione entro 10 giorni sulle cose o le somme dovute al debitore;
  • l’avvertimento delle conseguenze in caso di mancata dichiarazione del terzo.

L’atto di pignoramento presso terzi deve essere iscritto a ruolo entro 30 giorni dalla notifica al debitore.

Quali sono gli obblighi del terzo pignorato

Il terzo pignorato ha l’obbligo di rendere una dichiarazione entro 10 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, in cui deve indicare:

  • se ha in suo possesso beni o crediti del debitore e in quale misura;
  • se ha già pagato in tutto o in parte il credito del debitore;
  • se vi sono altre cause che impediscono o limitano il pignoramento (ad esempio, altri pignoramenti o privilegi).

La dichiarazione del terzo deve essere resa per iscritto e inviata al creditore procedente. Se il terzo non rende la dichiarazione entro il termine stabilito, o se la rende in modo incompleto o falso, può essere sanzionato con una multa.

Come difendersi dal pignoramento presso terzi

Il debitore che subisce un pignoramento presso terzi ha la possibilità di difendersi in vari modi, a seconda delle ragioni che intende far valere. La legge prevede tre tipi di opposizione al pignoramento presso terzi:

  • l’opposizione all’esecuzione;
  • l’opposizione agli atti esecutivi;
  • l’opposizione di terzo.

L’opposizione all’esecuzione

L’opposizione all’esecuzione serve per contestare il merito del diritto di credito, ossia l’esistenza o l’entità del debito. Si tratta di contestazioni sulla sostanza del pignoramento e non sulla forma. Ad esempio, il debitore può opporsi all’esecuzione se ritiene che il titolo esecutivo sia nullo, inefficace o estinto, o se ritiene che il credito sia prescritto, compensato o pagato.
L’opposizione all’esecuzione deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento presso terzi, mediante citazione al creditore e al terzo davanti al giudice competente.

L’opposizione agli atti esecutivi

L’opposizione agli atti esecutivi serve per contestare la regolarità formale del pignoramento presso terzi, ossia il rispetto delle norme procedurali. Si tratta di contestazioni sulla forma del pignoramento e non sulla sostanza. Ad esempio, il debitore può opporsi agli atti esecutivi se ritiene che l’atto di pignoramento sia incompleto, irregolare o notificato in modo errato.
L’opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento presso terzi, mediante ricorso al giudice competente. Il giudice valuterà le ragioni del debitore e potrà dichiarare la nullità o l’annullabilità degli atti esecutivi, con conseguente sospensione o revoca del pignoramento.

L’opposizione di terzo

L’opposizione di terzo serve per contestare la titolarità dei beni o dei crediti pignorati, ossia il fatto che appartengano effettivamente al debitore e non a un altro soggetto. Si tratta di contestazioni sulla proprietà o sul possesso dei beni o dei crediti oggetto del pignoramento. Ad esempio, il debitore può opporsi di terzo se ritiene che i beni o i crediti pignorati siano di sua proprietà esclusiva o comune con altri soggetti.
L’opposizione di terzo deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento presso terzi, mediante citazione al creditore e al terzo davanti al giudice competente. Il giudice valuterà le ragioni del debitore e potrà dichiarare l’illegittimità del pignoramento nei confronti dei beni o dei crediti rivendicati.

Conclusioni

Il pignoramento presso terzi è una forma di esecuzione forzata che può avere gravi conseguenze per il debitore, in quanto può privarlo dei suoi beni o dei suoi crediti in possesso di un terzo. Tuttavia, il debitore ha la possibilità di difendersi dal pignoramento presso terzi, proponendo una delle tre opposizioni previste dalla legge: all’esecuzione, agli atti esecutivi o di terzo. In questo modo, potrà contestare il diritto del creditore a procedere con l’esecuzione, la regolarità formale del pignoramento o la titolarità dei beni o dei crediti pignorati. Per fare ciò, è necessario rispettare i termini e le modalità previsti dalla normativa e avvalersi dell’assistenza di un avvocato. In alternativa, il debitore può sempre cercare di evitare il pignoramento presso terzi pagando il debito o concordando una soluzione bonaria con il creditore.

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